Nota ministeriale dell’8/4/2011 n. 583 su art. 22 della L. 240/2010

Disciplina transitoria

Bandi pubblicati prima dell'entrata in vigore della Legge 30 dicembre 2010, n. 240:
Si applica, in fase di contratto e per gli eventuali successivi rinnovi, la precedente normativa (art. 51, comma 6, Legge 27 dicembre 1997, n. 449), ai fini di coerenza con quanto previsto dal bando e dei diritti acquisiti dei soggetti che hanno partecipato ai bandi.

Rinnovi degli assegni su bandi ex art. 51, comma 6, Legge 27 dicembre 1997, n. 449:
Si applica la precedente normativa (art. 51, comma 6, Legge 27 dicembre 1997, n. 449). Gli assegni possono essere rinnovati se il rinnovo era espressamente previsto nel bando, ovvero nel contratto originario.

Art. 22, Legge 30 dicembre 2010, n. 240
Le università, le istituzioni e gli enti pubblici di ricerca e sperimentazione, l'Agenzia nazionale per le nuove tecnologie, l'energia e lo sviluppo economico sostenibile (ENEA) e l'Agenzia spaziale italiana (ASI), nonché le istituzioni il cui diploma di perfezionamento scientifico è stato riconosciuto equipollente al titolare di dottore di ricerca ai sensi dell'art. 74, quarto comma, del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382, nell'ambito delle relative disponibilità di bilancio, possono conferire assegni per lo svolgimento di attività di ricerca. I bandi, resi pubblici anche per via telematica sui siti dell'ateneo, ente o istituzione, del Ministero e dell'Unione europea, contengono informazioni dettagliate sulle specifiche funzioni, sui diritti e doveri relativi alla posizione e sul trattamento economico e previdenziale spettante.
Sono in corso di definizione le modalità e i contenuti per la pubblicazione delle informazioni sul sito del MIUR. Al fine di evitare duplicazioni di trasmissione delle informazioni è, altresì, in corso di valutazione la possibilità di condividerle direttamente con l'Unione europea.

Possono essere destinatari degli assegni studiosi in possesso di curriculum scientifico professionale idoneo allo svolgimento di attività di ricerca, con esclusione del personale di ruolo dei soggetti di cui al comma 1. I medesimi soggetti possono stabilire che il dottorato di ricerca o titolo equivalente conseguito all'estero ovvero, per i settori interessati, il titolo di specializzazione di area medica corredato di una adeguata produzione scientifica, costituiscono requisito obbligatorio per l'ammissione al bando; in assenza di tale disposizione, i suddetti titoli costituiscono titolo preferenziale ai fini dell'attribuzione degli assegni.
Deve considerarsi, comunque, quale titolo minimo il diploma di laurea (corso di studi di durata non inferiore a 4 anni, previsto dagli ordinamenti didattici previgenti al D.M. 3 novembre 1999, n. 509), la laurea specialistica (art. 3, comma 1, lettera b), D.M. 3 novembre 2009, n. 509), la laurea magistrale (art. 3, comma 1, lettera b), D.M. 22 ottobre 2004, n. 270).
Gli assegni possono avere una durata compresa tra uno e tre anni, sono rinnovabili e non cumulabili con borse di studio a qualsiasi titolo conferite, ad eccezione di quelle concesse da istituzioni nazionali o straniere utili ad integrare, con soggiorni all'estero, l'attività di ricerca dei titolari. La durata complessiva dei rapporti instaurati ai sensi del presente articolo, compresi gli eventuali rinnovi, non può comunque essere superiore a quattro anni, ad esclusione del periodo in cui l?assegno è stato fruito in coincidenza con il dottorato di ricerca, nel limite massimo della durata legale del relativo corso. La titolarità dell'assegno non è compatibile con la partecipazione a corsi di laurea, laurea specialistica o magistrale, dottorato di ricerca con borsa o specializzazione medica, in Italia o all'estero, e comporta il collocamento in aspettativa senza assegni per il dipendente in servizio presso amministrazioni pubbliche.

  • Nel calcolo del limite massimo (4 anni) non devono essere ricompresi gli anni da assegnista svolti ai sensi della precedente normativa (art. 51, comma 6, Legge 27 dicembre 1997, n. 449);
  • I rinnovi degli assegni non possono avere durata inferiore all'anno;
  • Il limite massimo (4 anni) è riferito al singolo soggetto. Pertanto, assegni fruiti a titolo di concorsi diversi e/o conferiti da Enti/Università diversi devono essere sommati al fine della verifica del limite massimo;
  • Nel caso un assegnista frequenti contemporaneamente un corso di dottorato (naturalmente senza borsa) il periodo, nella durata normale del relativo corso, non deve essere conteggiato nel calcolo del limite massimo dei 4 anni;
    A titolo esemplificativo: decorrenza assegno 1/1/anno x (durata 3 anni), decorrenza dottorato 1/1/anno x (durata 3 anni). Ai fini del calcolo dei 4 anni verranno conteggiati esclusivamente 10 mesi.
  • La partecipazione dell'assegnista a master universitari è incompatibile;
  • Il dipendente in servizio presso amministrazioni pubbliche deve essere posto in aspettativa anche se dipendente part time;
  • I dipendenti privati, ancorché part time, non possono usufruire di assegni di ricerca;
  • La norma riporta le condizioni minime di incompatibilità, nulla vieta che nell'ambito della propria autonomia l'Ateneo preveda altre forme di incompatibilità.
I soggetti di cui al comma 1 disciplinano le modalità del conferimento degli assegni con apposito regolamento, prevedendo la possibilità di attribuire gli stessi mediante le seguenti procedure:

a) pubblicazione di un unico bando relativo alle aree scientifiche di interesse del soggetto che intende conferire assegni per attività di ricerca, seguito dalla presentazione direttamente dai candidati dei progetti di ricerca, corredati dei titoli e delle pubblicazioni e valutati da parte di un?unica commissione, che può avvalersi, senza oneri aggiuntivi a carico della finanza pubblica, di esperti revisori di elevata qualificazione italiani o stranieri esterni al soggetto medesimo e che formula, sulla base dei punteggi attribuiti, una graduatoria per ciascuna delle aree interessate;

b) pubblicazione di bandi relativi a specifici programmi di ricerca dotati di propri finanziamenti, secondo procedure stabilite dal soggetto che intende conferire assegni per attività di ricerca.

I soggetti di cui al comma 1, con proprio regolamento, possono riservare una quota di assegni di ricerca a studiosi italiani o stranieri che hanno conseguito il dottorato di ricerca, o titolo equivalente, all'estero ovvero a studiosi stranieri che hanno conseguito il dottorato di ricerca in Italia.
  • Il bando è unico per ciascuna area scientifica, ovvero deve essere pubblicato un bando unico per più assegni di ricerca che interessano la stessa area;
  • Nelle more dell'entrata in vigore del decreto di natura non regolamentare di cui all'art. 15 (Settori concorsuali e settori scientifico-disciplinari) possono essere banditi assegni di ricerca nei settori scientifico-disciplinari vigenti;
  • Il Regolamento d'Ateneo deve prevedere tra le incompatibilità anche quelle previste dall'art. 18, lettera b), ultimo periodo (si veda art. 18, lettera c).
    A decorrere dall'anno 2011, agli assegni di cui al presente articolo si applicano, in materia fiscale, le disposizioni di cui all'articolo 4 della legge 13 agosto 1984, n. 476, nonché, in materia previdenziale, quelle di cui all'articolo 2, commi 26 e seguenti, della legge 8 agosto 1995, n. 335, e successive modificazioni, in materia di astensione obbligatoria per maternità, le disposizioni di cui al decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale 12 luglio 2007, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 247 del 23 ottobre 2007, e, in materia di congedo per malattia, l'articolo 1, comma 788, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, e successive modificazioni. Nel periodo di astensione obbligatoria per maternità, l'indennità corrisposta dall'INPS ai sensi dell'articolo 5 del citato decreto 12 luglio 2007 è integrata dall'università fino a concorrenza dell'intero importo dell'assegno di ricerca.
    Nulla vieta che le disposizioni a tutela della maternità vengano applicate anche agli assegni in essere (art. 51, comma 6, Legge 27 dicembre 1997, n. 449);
  • In caso di maternità la previsione dell'importo aggiuntivo ad integrazione, non potendo essere previsto in sede di bando, dovrà essere coperto con fondi dell'Ateneo. L'importo degli assegni di cui al presente articolo è determinato dal soggetto che intende conferire gli assegni medesimi, sulla base di un importo minimo stabilito con decreto del Ministro.
  • Nel Regolamento d'Ateneo è possibile prevedere un importo degli assegni di ricerca superiore al minimo previsto dal D.M.;
Gli assegni non danno luogo a diritti in ordine all'accesso ai ruoli dei soggetti di cui al comma 1. La durata complessiva dei rapporti instaurati con i titolari degli assegni di cui al presente articolo e dei contratti di cui all'articolo 24, intercorsi anche con atenei diversi, statali, non statali o telematici, nonché con gli enti di cui al comma 1 del presente articolo, con il medesimo soggetto, non può in ogni caso superare i dodici anni, anche non continuativi.
Ai fini della durata dei predetti rapporti non rilevano i periodi trascorsi in aspettativa per
maternità o per motivi di salute secondo la normativa vigente.

Nel limite massimo dei 12 anni devono essere conteggiati:
  • Il periodo di assegno di ricerca, ai sensi dell'art. 22;
  • Il periodo di ricercatore a tempo determinato di cui all'art. 24, comma 3, lettera a);
  • Il periodo di ricercatore a tempo determinato di cui all?art. 24, comma 3, lettera b).